Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione: tali oneri sono dettagliatamente spiegati nella modulistica e ogni informazione legale è contenuta nella normativa.
L'utente può formalizzare la propria segnalazione mediante:
• lettera in carta semplice indirizzata e inviata all'Istituto o consegnata all‟URP presso gli uffici o consegnata alla portineria della scuola, in entrambe le sedi;
• compilazione dell‟apposito modello, sottoscritto dall‟utente, distribuito presso l‟URP e disponibile sul sito (scarica il modulo di segnalazione)
• segnalazione telefonica, fax, e-mail
• colloquio con i referenti o gli incaricati addetti all‟URP
Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi
Art. 34 - Trasparenza degli oneri informativi
1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2.Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 2012 , n. 252: Regolamento recante i criteri e le modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della liberta' d'impresa. (GU n.29 del 4-2-2013)
Modalità di presentazione dei reclami (art. 3, comma 1)
1. Al fine di agevolare la facolta' di presentare reclamo per la mancata o incompleta attuazione delle disposizioni del presente regolamento, all'interno della sezione del sito istituzionale di ogni amministrazione dello Stato, di cui al precedente articolo 2, sono segnalati il nominativo e i riferimenti del responsabile del trattamento dei reclami, nonche' la casella di posta elettronica cui poter inoltrare il reclamo. I reclami sono, altresi' inoltrati dall'amministrazione interessata all'ispettorato della Funzione Pubblica all'indirizzo telematico di quest'ultimo ai fini delle attivita' di controllo ad esso attribuite.
L'utente è invitato a fornire suggerimenti per migliorare la qualità delle informazioni fornite segnalando punti di forza e le criticità che ha rilevato nei rapporti con l'Amministrazione.
Ogni segnalazione viene attentamente valutata. Nei casi in cui non sia possibile fornire una risposta immediata al reclamo (e comunque in rapporto alla significatività dello stesso), verrà attivata l'indagine interna a cura del Dirigente scolastico.